lunedì 10 settembre 2012

Infortunio sul lavoro: responsabilità servizio prevenzione

Il fatto
Il Direttore generale - datore di lavoro - e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) sono stati chiamati in giudizio per rispondere del reato di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in connessione a un infortunio occorso a un dipendente. Il datore di lavoro ha patteggiato la pena, mentre la Rspp ha sostenuto il dibattimento ed è stata assolta per non aver commesso il fatto. 



Il diritto
La Rspp, imputata, quale libera professionista estranea all'impresa, ha nella specie rivestito la qualifica di semplice responsabile del servizio di prevenzione e protezione, a norma dell'articolo 8 Dlvo 626 del 1994 e, dunque, a prescindere da qualsiasi disquisizione in merito alla concreta dinamica del sinistro, emerge in tutta evidenza che lo specifico profilo di colpa a essa addebitato dal capo di imputazione non le può essere ascritto. Il cosiddetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione, previsto dagli articoli 8 e seguenti, non solo non è in alcun modo destinatario degli obblighi di sicurezza, come invece deve dirsi per il datore di lavoro, i preposti e i lavoratori, ma anche non ha alcuna competenza in ordine alle fasi di lavorazione. Si tratta infatti di un soggetto avente una funzione di consulenza del datore di lavoro, per migliorare l'adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi inerenti all'attività di lavoro e di progettazione delle misure di sicurezza che restano, tuttavia, obblighi del datore di lavoro. Ne deriva che, in linea generale, non appare ipotizzabile alcuna responsabilità, in sede penale o amministrativa, per l'inosservanza della normativa prevenzionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Esito del giudizio
Il Tribunale ha assolto la Rspp.

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