Primo Soccorso


Decreto 388 pronto soccorso.

(decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 disposizioni sul Pronto Soccorso Aziendale, adempimenti obbligatori per tutte le aziende)
 
D.M. 388/2003 Disposizioni sul Pronto Soccorso Aziendale
 
E' entrato in vigore il 3 febbraio 2005 il D.M. 388/2003 "Regolamento recante disposizioni sul Pronto Soccorso Aziendale". 

La norma, attuativa dell'art. 15 del D.Lgs. 626/1994, prevede adempimenti obbligatori per tutte le aziende, e quindi è valida anche per le Associazioni che hanno dipendenti nel proprio organico.

Il decreto classifica le aziende in tre gruppi in base alla tipologia dell'attività svolta, del numero di occupati e dei fattori di rischio secondo le seguenti modalità:
 
Gruppo A: 

tutte le aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e elaboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; aziende o unità produttive con cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell agricoltura. 

Gruppo B:

aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C:

aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Il datore di lavoro deve garantire la presenza sul luogo di lavoro di:
cassetta di pronto soccorso per le aziende del gruppo A e B secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.M. 388
pacchetto di medicazione per le aziende del gruppo C secondo quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. 388
Inoltre il decreto prevede l'obbligo di formazione per gli operatori addetti al primo soccorso; il corso dovrà avere una durata di 16 ore per le aziende inserite nel gruppo A e 12 ore per quelle nel gruppo B e C; le modalità per lo svolgimento dei corsi sono indicate nell'allegato 3 del DM 388/04 . La formazione dovrà essere ripetuta con cadenza triennale.
 
La norma prevede responsabilità penali e/o amministrative a capo del datore di lavoro nel caso in cui l'azienda non adempia ai precetti previsti.