Un infermiere ha chiamato in giudizio la società datrice di lavoro al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo e la condanna alla reintegra nel posto di lavoro, oltre al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale ha respinto la richiesta e la Corte d'Appello, successivamente adita, ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado. Il sanitario ha proposto ricorso per Cassazione contro tale decisione.
lunedì 15 ottobre 2012
lunedì 8 ottobre 2012
Esistenza del responsabile sicurezza non esonera il datore
Il fatto
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato il responsabile di una società alla pena di tre mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole per aver omesso di far sottoporre due lavoratori alla prescritta visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni. A seguito di impugnazione della decisione la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il reato estinto ed ha rideterminato la pena per il residuo reato. Avverso questa pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per cassazione.
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato il responsabile di una società alla pena di tre mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole per aver omesso di far sottoporre due lavoratori alla prescritta visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni. A seguito di impugnazione della decisione la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il reato estinto ed ha rideterminato la pena per il residuo reato. Avverso questa pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per cassazione.
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