lunedì 6 agosto 2012

Commissione invalidi civili e falsa specializzazione

Il fatto
Un medico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Gup per i reati di truffa aggravata, falso in certificazione amministrativa, uso di sigillo pubblico contraffatto e usurpazione di titoli. Secondo l'accusa, l'imputato aveva assunto la carica di presidente della Commissione invalidi civili, producendo un falso certificato attestante la sua specializzazione in medicina legale, mai conseguita, e richiesta per l'assunzione dell'incarico. 




Il dirittoLa Corte di Cassazione ha osservato che le deduzioni difensive relative all'effettività e utilità delle prestazioni rese dall'imputato evocano in sostanza la problematica della prestazione lavorativa di fatto regolata dall'articolo 2126 c.c., che è norma applicabile anche al pubblico impiego, ma quando non siano in gioco interessi di particolare rilevanza. Nel caso di specie, è evidente la delicatezza dell'incarico del ricorrente rispetto alla natura degli interessi in gioco nelle procedure di accertamento di invalidità civili. In ogni caso l'articolo 2126 del codice civile, per il suo carattere eccezionale, trova applicazione esclusivamente nei rapporti di lavoro subordinato, ai quali non è certo assimilabile il rapporto intrattenuto dal sanitario con l'amministrazione quale presidente della Commissione invalidi civili. Per altro verso, neppure può tacersi la circostanza per cui la congruità delle valutazioni tecniche effettuate da una commissione in parte privata delle necessarie competenze professionali resti alquanto aleatoria.

Esito del Giudizio Il ricorso proposto dal medico è stato respinto.

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